l D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti – società, associazioni, fondazioni – con la doppia finalità di responsabilizzare gli stessi e prevenire i reati mediante l’adozione di modelli organizzativi e di controllo. Restano esenti dall’applicazione delle disposizioni del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Nello specifico, sono puniti i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso dai c.d. ‘soggetti apicali’ o da quelli sottoposti alla loro direzione o vigilanza. Nella prima categoria rientrano coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ma anche quei soggetti che esercitano – anche di fatto – la gestione e il controllo della persona giuridica; fanno, invece, parte del secondo gruppo coloro che sono dipendenti dei primi. Cosa si debba intendere per ‘reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente’ è stato chiarito da un’importante pronuncia della Corte di Cassazione: con sentenza n. 39615 del 2022, la Suprema Corte ha stabilito che l’interesse rappresenta il criterio soggettivo con cui il reo – e, dunque, la persona fisica resasi responsabile dell’illecito (c.d. ‘reato presupposto’) – intende arrecare beneficio alla persona giuridica, essendo del tutto irrilevante che il fatto realizzi o meno quanto sperato (ad es., un beneficio di tipo economico). Diversamente, secondo i Giudici di legittimità, bisogna ragionare con riferimento al concetto di ‘vantaggio’: “è il criterio oggettivo, legato all’effettiva realizzazione di un profitto in capo all’ente quale conseguenza della commissione del reato e, per questo, il vantaggio deve essere analizzato – a differenza dell’interesse – ex post”

Se con riferimento ai fatti dolosi non si pongono particolari problemi, potrebbe ben sorgere qualche dubbio in ordine ai reati commessi per mera colpa. Ebbene, i principi di diritto di cui sopra evidenziano in modo cristallino come sia configurabile una responsabilità amministrativa dell’ente anche con riferimento ai reati colposi. Pensiamo, per semplificare, ai casi di infortunio sul lavoro che si verificano – ancor oggi – in una tristemente alta percentuale: tali fatti, il più delle volte, accadono a causa della violazione di regole cautelari, ossia per quella che viene comunemente denominata ‘colpa specifica’. Di talché, la Corte di Cassazione ha ribadito che, proprio con riferimento alla violazione delle regole antinfortunistiche, bisognerà indagare – con giudizio di prognosi postuma – se sia stato realizzato o meno un vantaggio, per esempio, economico: “potrà ravvisarsi il vantaggio dell’ente qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”

Insomma, un oggettivo profitto – realizzato mediante la violazione delle norme antinfortunistiche – a discapito della tutela dei lavoratori ben potrebbe realizzare l’illecito penale da cui dipende la responsabilità dell’ente, sussistendo un nesso di causalità tra il vantaggio e l’evento dannoso (v., ex multis, Cass. Pen., n. 22256/2021 e Cass. Pen. n. 38363/2018). Per tali ragioni è fondamentale che le persone giuridiche si dotino di un modello di organizzazione e gestione che preveda l’adozione di misure idonee alla prevenzione degli illeciti da cui può discendere la responsabilità delle stesse, alla luce dei già analizzati presupposti. Invero, l’obbligatorietà del c.d. ‘modello 231’ è da sempre dibattuta e, per quanto non esista un onere in capo alla totalità delle aziende in ordine alla sua adozione (eccetto per chi opera in ambiti ad alto rischio, come gli appalti pubblici, il settore finanziario o quello sanitario), è possibile affermare quanto questo sia uno strumento oltremodo imprescindibile per tutte, fondamentale per tutelare le imprese da responsabilità amministrative e penali, consentendo di ridurre i rischi legali e migliorare la governance interna.

Per semplificare, un simile modello organizzativo – che si compone di protocolli e procedure interne aventi l’obiettivo di prevenire determinati reati – è applicabile ad ogni società (dalle grandi S.p.A. alle più piccole Srl) potendosi adattare a tutte le strutture societarie. L’adozione del ‘modello 231’, inoltre, si rende indispensabile per dimostrare la progettualità di una gestione d’impresa fondata su correttezza, trasparenza e responsabilità. È fondamentale che il modello organizzativo de quo sia pensato e strutturato in base alle peculiarità aziendali ed all’ambito in cui l’ente opera. Per meglio chiarire, muoviamo – nuovamente – da un esempio: in tema di responsabilità delle persone giuridiche per reati ambientali, il ‘modello 231’, per avere efficacia esimente, “deve essere adottato in riferimento alla specifica struttura ed al tipo di attività dell’impresa, prevedendo in modo chiaro e preciso i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l’ambiente e deve essere efficacemente attuato (…) mediante l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza” (così, Cass. Pen., n. 27148/2023).

Orbene, un ulteriore ‘tassello’ di questa breve disamina è costituito proprio dall’organismo di vigilanza: è necessario, infatti, che l’OdV sia dotato di concreti poteri di controllo e che siano previsti sistemi di revisione periodica che garantiscano la tenuta, nel tempo, del modello adottato. Questo anche perché il modello organizzativo è tutt’altro che statico, dovendo essere aggiornato, ad esempio, in caso di fusione, scissione o cessione aziendale oppure qualora vengano introdotti nuovi processi e/o rischi; onerato di tali modifiche e revisioni è – come detto – proprio l’Organismo di Vigilanza unitamente ai consulenti legali ed ai responsabili aziendali. Va da sé – dunque – che l’impresa che sia in grado di dimostrare di aver attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati contestati, anche grazie al controllo cui è deputato l’OdV, potrà evitare e/o ridurre le sanzioni applicabili per la responsabilità derivante dall’illecito presupposto. Accingendoci a concludere – pur residuando, certamente, ulteriori aspetti che meriterebbero approfondimento – è necessario esaminare l’ambito oggettivo di applicazione del Decreto, ossia le tipologie di reato la cui commissione determina la responsabilità dell’ente, evidenziando che il novero degli illeciti ivi compresi è stato notevolmente ampliato, negli anni, da una serie di interventi legislativi, tra cui si segnalano – da ultimo – quelli operati dal D.Lgs. n. 75 del 2020 e dal D.Lgs. n. 184 del 2021.

  • Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture;
  • Art. 24-bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati; 
  • Art. 24-ter: delitti di criminalità organizzata;
  • Art. 25: peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
  • Art. 25-bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; 
  • Art. 25-bis.1: delitti contro l’industria e il commercio; 
  • Art. 25-ter: reati societari;
  • Art. 25-quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
  • Art. 25-quater.1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
  • Art. 25-quinquies: delitti contro la personalità individuale;
  • Art. 25-sexies: abusi di mercato;
  • Art. 25-septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 
  • Art. 25-octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
  • Art. 25-octies.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; 
  • Art. 25-nonies: delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
  • Art. 25-decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
  • Art. 25-undecies: reati ambientali; 
  • Art. 25-duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  • Art. 25-terdecies: razzismo e xenofobia;
  • Art. 25-quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
  • Art. 25-quinquiesdecies: reati tributari; 
  • Art. 25-sexiesdecies: contrabbando;
  • Art. 25-septiesdecies: delitti contro il patrimonio culturale;
  • Art. 25-octiesdecies: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
  • Art. 25-noviesdecies: delitti contro gli animali.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 231/2001, si badi, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà se il delitto avviene solo in forma tentata, a meno che sia proprio l’ente ad impedire volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento, sicché in questo caso non risponde.

Alla luce del nostro focus, pertanto, è opportuno ribadire la necessità per le imprese – piccole o grandi che siano – di dotarsi di modelli di organizzazione efficaci e di ogni cautela necessaria per vigilare sul buon andamento aziendale, impedendo la commissione di reati da cui possa dipendere la responsabilità dell’ente e favorendo la miglior governance interna, il tutto a favore del buon andamento aziendale ed anche a tutela della proprietà e dei soggetti aventi funzioni apicali all’interno dell’azienda.

Autore: Domenico Chindamo - Edizione: Issue 29 - MR. DENIM

Domenico Chindamo

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